Detrazione sul risparmio energetico per le schermature solari

Schermature solari detraibili al 65% dal 1° gennaio 2015


La Legge di Stabilità 2015 (Legge n.190 del 23 dicembre 2014) ha introdotto importanti novità per le schermature solari, quali tende da sole, veneziane, tapparelle, ecc.


Le spese per le schermature solari sostenute dal 1° gennaio 2015 sono infatti state ammesse alla detrazione fiscale sul risparmio energetico (65%), a condizione che si tratti di schermature con i requisiti di cui all'allegato M del Decreto Legislativo 311/2006 e che non si superi un valore massimo di detrazione pari a 60.000 euro (coincidente con una spesa massima di 92.307 euro).

Inizialmente la Legge di Stabilità 2015 fissava la scadenza della detrazione sul risparmio energetico al 31 dicembre 2015. Successivamente la Legge di Stabilità 2016 (Legge n.208 del 28 dicembre 2015) ha prorogato la detrazione sul risparmio energetico per un altro anno, spostando quindi la scadenza al 31 dicembre 2016. Le norme già previste in precedenza per le schermature solari sono rimaste invariate.

Quali sono i requisiti richiesti per accedere alla detrazione e cosa fare per ottenerla?

detrazione 65% schermature solari: tende esterne

Detrazione 65% schermature solari: requisiti che deve possedere l'immobile


L'immobile oggetto di intervento deve essere esistente, ossia deve essere accatastato o con richiesta di accatastamento in corso, può essere di qualsiasi categoria catastale (abitazione, ufficio, begozio, lavoratorio, ecc.) e deve essere in regola con il pagamento di eventuali tributi, sempre se dovuti (ici, imu, ecc.).

Generalmente la detrazione sul risparmio energetico è ammessa solo per edifici in cui è presente un impianto di riscaldamento invernale. L'unico caso per il quale la detrazione è concessa pur non avendo già un impianto di riscaldamento è l'installazione di pannelli solari.

A rigor di logica l'eccezione si potrebbe ampliare anche alle schermature solari, poichè queste vanno ad incidere prevalentemente sulle prestazioni estive dell'immobile. Tuttavia dalle fonti ufficiali non è mai arrivata alcuna precisazione in merito, pertanto ci dobbiamo attenere alla regola generale della detrazione che prevede la preesistenza di un impianto di riscaldamento. L'ipotesi è avvalorata dal fatto che nella compilazione della pratica per la detrazione 65% delle schermature solari viene richiesto quale tipo di generatore è installato nell'immobile (caldaia a condenzasione, pompa di caore, teleriscaldamento, ecc.) e che tipo di fonte energetica utilizza.


Detrazione 65% schermature solari: requisiti dell'intervento


La Legge di Stabilità 2015 parla di acquisto e posa in opera di schermature solari di cui all'allegato M del Decreto Legislativo 311/2006.

L'allegato M ha generato negli ultimi mesi parecchia confusione. L'Enea (l'organismo preposto al recepimento e alla gestione delle pratiche che riguardano la detrazione sul risparmio energetico) ha precisato che il contenuto dell'allegato M del Decreto Legislativo 311/2006 è stato da tempo sostituito dall'allegato B del Decreto 26 giugno 2009 Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

detrazione 65% schermature solari: persianeNell'allegato B attualmente in vigore non sono presenti norme UNI specifiche di prodotto, ma norme per il calcolo della trasmittanza solare e luminosa di dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate. Ciò significa che non esiste una lista chiara delle tipologie di schermature solari che possono beneficiare della detrazione, ma è comunque possibile dedurre da tali norme le caratteristiche che rendono un prodotto detraibile.

Dopo attenta analisi della normativa, i tecnici Enea sono arrivati ad alcune considerazioni. Per accedere alla detrazione fiscale del 65% le schermature solari:
- devono essere a protezione di una superficie vetrata;
- devono essere applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili e smontabili dall'utente;
- possono essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all'interno, all'esterno o integrate;
- possono essere in combinazione con vetrate o autonome (aggettanti);
- devono essere mobili;
- devono essere schermature tecniche;
- per le chiusure oscuranti (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.) sono considerati validi tutti gli orientamenti;
- per le schermature non in combinazione con vetrate vengono escluse quelle con orientamento a nord.

Riassumendo, una schermatura solare, per essere detraibile, deve essere installata a protezione di una superficie vetrata. La schermatura può essere interna, esterna o integrata rispetto al vetro. Tra le schermature esterne possiamo citare le tende da sole per esterni (es. tendoni a braccio pieghevole, tendoni a pantografo, cappottine, ecc.), le veneziane esterne, i frangisole, le persiane, gli scuri, le tapparelle, ecc.. Tra le schermature integrate ricordiamo ad esempio le vetrate che inglobano al loro interno delle veneziane. Tra le schermature interne citiamo invece le veneziane interne o le tende interne, purché si parli di schermature tecniche e siano applicate in modo solidale all'involucro edilizio (quindi non i tendaggi classici in stoffa che sono invece da considerare arredi).

detrazione 65% schermature solari: tende esternePer dare una definizione di schermatura solare tecnica si deve far riferimento alla norma UNI EN 14501 e al fattore solare Gtot. Il fattore solare Gtot dà un'indicazione della capacità schermante di un elemento (il suo valore può essere compreso fra 0 e 1) e la norma UNI EN 14501 individua una classificazione delle schermature solari in base al valore rilevato Gtot. Le schermature con valori di Gtot dichiarati in scheda tecnica sono ritenute detraibili, indipendentemente dal valore che assume il fattore solare Gtot.

Altra questione a cui porre attenzione nell'elenco prima citato è l'orientamento. Sono genericamente ammessi alla detrazione tutti gli orientamenti, tranne l'orientamento nord per le schermature solari non in combinazione con vetrate (ad esempio le tende da sole aggettanti per esterni).

Oltre ai requisiti sopra esposti, ai fini della detrazione è richiesto che le schermature solari installate siano provviste di marcatura CE, ove prevista (ad esempio per le tende solari esterne o per le chiusure oscuranti come le tapparelle e le persiane).


Detrazione 65% non solo per nuove installazioni ma anche per sostituzioni di schermature solari


detrazione 65% schermature solari: avvolgibiliPer acquisto e posa in opera si intendono solo le nuove installazioni o anche le sostituzioni? Non essendoci chiarimenti ufficiali in merito, ho posto direttamente il quesito ai tecnici Enea. Mi è stato risposto che si ritengono detraibili sia le nuove installazioni sia le sostituzioni totali di schermature solari, mentre non sono ritenute detraibili le sostituzioni parziali del meccanismo o del materiale di cui sono composte.

Il concetto di sostituzione totale è importante, ad esempio, per le tende solari da esterni, per le quali talvolta si procede alla sola sostituzione del telo senza intervenire sulla struttura portante. Parlando di sostituzione totale si chiarisce che il semplice cambio telo di una tenda esterna non è detraibile, mentre è detraibile la sostituzione del telo con tutta la sua struttura.


Adempimenti e documentazione necessaria ai fini della detrazione


Per beneficiare della detrazione 65% sull'installazione di schermature solari è necessario:
- conservare tutte le fatture relative alle spese sostenute;
- conservare le ricevute dei bonifici (vedi articolo Pagamenti per detrazioni fiscali sulla casa);
- inviare, entro 90 giorni dalla fine lavori, la scheda descrittiva dell'intervento (chiamata allegato F) esclusivamente attraverso l'apposito sito web messo a disposizione da ENEA e conservare sia gli originali inviati che la ricevuta di invio. Tale invio può essere effettuato direttamente dalla persona che beneficia della detrazione, tuttavia si consiglia l'assistenza di un tecnico esperto di detrazioni fiscali;
- conservare le schede tecniche degli elementi installati (riportanti marcatura CE e valore Gtot).

Una volta prodotti, i documenti dovranno essere consegnati al commercialista, caf, patronato, sindacato, ecc., che riporteranno la cifra da detrarre ed altre informazioni nella dichiarazione dei redditi.

 

(fonte: lavorincasa.it)